LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 7 luglio 1988
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L.6.300.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui L.4.100.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte per L.3.800.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui L.2.600.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati, nell'ambito del Bilancio pluriennale 1988- 1990, al Cap. 38055 della parte spesa del Bilancio medesimo e per L.2.500.000.000 nel triennio 1988- 1990 di cui L.1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, con i fondi allocati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, secondo l'esatta destinazione di cui alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1988.
2. In sede di approvazione della legge di assestamento di Bilancio per l'esercizio 1988 si provvederà all'istituzione o alla modifica dei capitoli di spesa, a norma della presente legge, ed alle conseguenti variazioni di Bilancio.
3. Per gli esercizi successivi al 1988, al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.