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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 63 del 7 luglio 1988

Art. 9
Convenzioni
1. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche ovvero di proprietà o in disponibilità privata l'ente di gestione del parco stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono prevedere le forme e le modalità di utilizzazione del bene, l'organismo che ne cura la gestione nonchè gli eventuali incentivi mediante l'erogazione dei quali ci si propone di operare il mantenimento e la valorizzazione.
3. Convenzioni specifiche per la gestione di particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'ente di gestione con soggetti pubblici e privati.
4. L'ente di gestione promuove la stipula di convenzioni con gli organi statali competenti al fine di pervenire a forme di collaborazione nella gestione delle aree protette di rispettiva pertinenza, specialmente per quanto riguarda il servizio di vigilanza.

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