LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 13 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1981, n. 203) in applicazione della Convenzione di Ramsar sulla tutela delle zone umide, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del piano territoriale della stazione nell'area di cui all'art. 1 del predetto decreto è vietata qualunque attività che comporti trasformazione del territorio, fatti salvi gli interventi di cui all'art. 36 - punti: "A1) restauro scientifico", "A2) restauro e risanamento conservativo", "A3) ristrutturazione edilizia", nonché di cui agli artt. 42 "manutenzione ordinaria" e 43 "manutenzione straordinaria" della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta provinciale può concedere singole deroghe al divieto di cui sopra per motivate ragioni di interesse generale e tenendo conto delle necessità di conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna, in conformità con quanto previsto dal sopracitato decreto ministeriale.
2. Sono fatte salve le concessioni edilizie e le lottizzazioni già esistenti, nonché quelle da rilasciarsi in base a convenzioni già stipulate all'atto dell'adozione del piano.