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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 novembre 1992 n. 40

L.R. 23 dicembre 2002 n. 38

Art. 4
Piano territoriale della stazione
1. Il piano territoriale della stazione è disciplinato dagli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 38 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il termine per l'adozione dei piani territoriali delle stazioni è di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso che la stazione interessi il territorio di un solo comune, l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale della stazione sono delegate al Comune stesso.
4. L'esclusione dai vincoli per le aree urbanizzate, previste nel secondo comma dell'art. 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, non si applica alle previsioni del piano territoriale della stazione "Centro storico di Comacchio".

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