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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Art. 1
Finalità
1. La Regione, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.
2. La Regione Emilia-Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, opera per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale.
3. La Regione, le Province di Ferrara e Ravenna, i Comuni e gli Enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicati nella presente legge.

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