LEGGE REGIONALE 2 luglio 1988, n. 27
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , con la presente legge istituisce il Parco regionale del delta del Po al fine di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali.
2. La Regione Emilia-Romagna mediante apposita intesa con la Regione Veneto ed il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , opera per la realizzazione del parco interregionale del delta del Po al fine dell'unitaria organizzazione dell'intero sistema territoriale e per valorizzarne la rilevanza di interesse nazionale ed internazionale.
3. La Regione, le Province di Ferrara e Ravenna, i Comuni e gli Enti pubblici operanti nel territorio del parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela e recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicati nella presente legge.