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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 12
Formazione professionale
1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dalla L. R. 24 luglio 1979, n. 19:
a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della polizia locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti alle amministrazioni locali;
b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle tipologie formative corrispondenti ai profili professionali degli addetti alla polizia locale;
c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale di primo inserimento, di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti alla polizia locale.
2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate dalle Amministrazioni provinciali nell'ambito dei loro piani formativi annuali, d' intesa con gli Enti locali interessati e previo confronto con le Organizzazioni sindacali.
3. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso a particolari qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.