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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3

NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 27 gennaio 1988

Art. 5
Svolgimento dell'attività sul territorio
1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.
2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al Prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.
3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto degli accordi sulla mobilità richiamati all'art. 3, sulla base di appositi piani concordati tra le Amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.