LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988
Art. 10
Unicità di bacino
1. Qualora più concessioni di coltivazione si riferiscano ad un unico bacino acquifero, la Giunta regionale può, con deliberazione motivata, imporre la costituzione da parte dei concessionari di un' unica direzione con il compito di disciplinare gli emungimenti.
2. La mancata adesione alla costituzione della direzione unica comporta la decadenza della concessione.