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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 11
Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso
1. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla Giunta regionale un' integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 5.
3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla Giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell'acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma dell'art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.
5. Il provvedimento con il quale la Giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.
6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

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