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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 14
Cessioni e trasferimenti
1. Qualunque trasferimento per atto tra vivi del permesso di ricerca e della concessione deve essere, a pena di nullità, preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.
2. In caso di morte del concessionario, il titolo allo sfruttamento dei giacimenti è trasferito all'erede che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ne faccia domanda entro sei mesi dall'apertura della successione.
3. Trascorso il termine previsto dal comma precedente, senza che l'erede abbia provveduto, la concessione si intende rinunciata.

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