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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 15
Continuità dell'attività estrattiva
1. Il concessionario deve esercitare l'attività di coltivazione in modo continuativo.
2. La Giunta regionale, su motivata richiesta ed entro 30 giorni dalla stessa, autorizza per il tramite dell'Assessore delegato la sospensione totale o parziale dell'attività. Decorso il termine inutilmente, l'autorizzazione si intende concessa.
3. Non costituisce sospensione della coltivazione mineraria la interruzione stagionale dell'attività idrotermale.
4. Durante i periodi di sospensione, come anche durante la interruzione stagionale dell'attività, il concessionario deve assicurare la regolare manutenzione degli impianti e delle relative pertinenze.
5. La sospensione dell'attività dovuta a causa di forza maggiore non costituisce causa di decadenza.

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