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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 16
Diritti proporzionali
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a Lire 100.000.
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Lire 20.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area della concessione con un minimo comunque non inferiore a Lire 1.500.000.
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.

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