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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro - termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla LR 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla LR 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della LR 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.
2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.

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