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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 22
Revoca
1. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere revocati, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, soltanto per preminenti motivi di interesse pubblico, connessi ad esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
2. In caso di revoca al titolare di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione è dovuto un equo indennizzo che terrà conto degli investimenti sostenuti, dell'ammortamento già intervenuto e del periodo di concessione revocato e non goduto.
3. La misura dell'indennizzo è determinata dalla Giunta regionale, di norma contestualmente alla deliberazione di revoca.
4. In caso di controversia in merito all'indennizzo, decide un collegio arbitrale composto da un presidente nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione ricade il permesso o la concessione, e da due rappresentanti delle parti.

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