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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 23
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Chiunque intraprenda o effettui la ricerca di acque minerali o termali senza permesso o in difformità da quanto in esso previsto, chiunque produca dichiarazioni o certificazioni infedeli in ordine ai dati di cui alle lett. a) dei secondi commi degli artt. 5 e 7, ometta o ritardi l' installazione, per un periodo superiore a trenta giorni, o manometta la strumentazione di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 8, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire un milione a Lire dieci milioni.
2. Chiunque intraprenda o effettui la coltivazione o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali o termali senza concessione o in difformità da quanto in essa stabilito, chiunque utilizzi acque minerali o termali a fini terapeutici o igienico - speciali senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire due milioni a Lire venti milioni.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art 17, è comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire trecentomila a Lire tre milioni.
4. Ogni altra trasgressione delle disposizioni della presente legge o degli obblighi relativi ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione o alle autorizzazioni all'uso è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentomila a Lire cinque milioni.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, a provvedere alla riduzione in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o di coltivazione. Ove a ciò non ottemperi, provvede l'Amministrazione addossando le spese all'inadempiente.
6. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale.

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