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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 24
Procedure
1. Le infrazioni alla presente legge ed alle norme statali che disciplinano la materia da essa regolata sono accertate ed irrogate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. I provvedimenti di decadenza di cui all'art. 21 sono irrogati in via autonoma rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23.
3. Fermo il disposto dell'art. 6 della LR 28 aprile 1984, n. 21, all'accertamento degli adempimenti e delle infrazioni di cui alla presente legge provvedono altresì i funzionari regionali all'uopo incaricati.
4. Gli stessi funzionari, nell'ambito delle rispettive competenze, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, provvedono all'espletamento delle funzioni di vigilanza sulle lavorazioni contemplate dal permesso di ricerca e dalla concessione di coltivazione, nonchè su quelle che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, in applicazione delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica: 9 aprile 1959, n. 28; 24 aprile 1955, n 547; 19 marzo 1956, n. 302 e 24 luglio 1977, n. 616.

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