LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988
Art. 25
Rinvio alle disposizioni statali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo restano in vigore le disposizioni di legge statale concernenti la ricerca e la coltivazione delle miniere.