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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 26
Dell'uso terapeutico o igienico - speciale
1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico - speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:
a) in loro presso stabilimenti termali;
b) per imbottigliamento e condizionamento in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 3 del DPR 10 maggio 1978, n. 719 Sito esterno;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell'art. 5 della LR 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.

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