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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 3
Consulta regionale per il termalismo
1. E' istituita la Consulta regionale per il termalismo.
2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti tra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste dell'Emilia - Romagna.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.
4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro - termale.

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