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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 5
Permessi di ricerca
1. Chiunque intenda procedere alla ricerca di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere il relativo permesso.
2. La domanda di permesso è rivolta alla Giunta regionale ed è corredata:
a) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione; la mappa della superficie interessata dalla ricerca; la eventuale ubicazione delle sorgenti e le informazioni circa il loro uso attuale; uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati;
b) dalla documentazione del possesso da parte del richiedente dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
c) dall'impegno dell'esercizio diretto dell'attività per cui è rilasciato il permesso.

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