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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Art. 7
Concessione di coltivazione
1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali deve ottenere la relativa concessione.
2. La domanda è rivolta alla Giunta regionale, ed è corredata:
a) dalla documentazione relativa al possesso da parte del titolare dei requisiti tecnici ed economici adeguati all'attività da intraprendere;
b) dal progetto di coltivazione, a cui deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo.
3. La Giunta regionale, verificati i requisiti tecnici ed economici, rilascia la concessione, approvando il progetto di coltivazione e la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica, anche con le modifiche necessarie ai fini della migliore utilizzazione della risorsa idrotermale nonchè della salvaguardia ambientale, sentiti, per il rispettivo territorio, le Province, o il Comitato circondariale di Rimini, ovvero le Assemblee dei Comuni di Imola e di Cesena ed i Comuni interessati. I pareri previsti dal presente comma sono resi nel termine di 30 giorni dalla richiesta, scaduto il quale essi si intendono favorevoli.
4. Il rilascio della concessione è subordinato all'ottenimento del certificato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 6, lett. t) della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
5. La concessione è rilasciata, di norma, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
6. L'eventuale diniego della concessione deve essere adeguatamente motivato in relazione a preminenti interessi pubblici di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza della popolazione.
7. Le variazioni al progetto di coltivazione approvato debbono essere autorizzate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al terzo comma. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della richiesta di variante senza che la Giunta vi abbia provveduto, la richiesta si intende accolta.
8. La durata della concessione è stabilita nell'atto stesso, in relazione all'importanza degli impianti e degli investimenti programmati e non può comunque superare gli anni 30.

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