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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Capo II
Disciplina degli stabilimenti termali
Art. 32
Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell' organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il Direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonchè la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.
Art. 33
Pubblicità
1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.
Art. 34
Convenzioni
1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi - tipo approvati ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

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