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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Capo III
Promozione del termalismo
Art. 35
Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.
Art. 36
Formazione professionale - Aggiornamento
1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla LR 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.
2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla LR 2 novembre 1983, n. 39 nonchè dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico - didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all'art. 13 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 37
Abrogazione di norme

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