LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
b) tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico - sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro - termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla LR 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla LR 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della LR 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.
2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della LR 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.
Art. 3
Consulta regionale per il termalismo
1. E' istituita la Consulta regionale per il termalismo.
2. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di sanità e igiene, di ambiente e difesa del suolo o un loro delegato;
c) i Sindaci dei Comuni sedi di stabilimenti e impianti termali o un loro delegato;
d) sei membri nominati dal Presidente della Regione, di cui tre scelti tra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori termali maggiormente rappresentative e tre fra quelli designati dalle Associazioni regionali degli operatori turistici e commerciali maggiormente rappresentative;
e) tre esperti in materia di termalismo eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
f) tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti indicati dalle Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti dei settori interessati maggiormente rappresentative;
g) tre esperti indicati dalle Associazioni ambientaliste dell'Emilia - Romagna.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; in caso di omessa designazione di qualcuno dei membri, il Presidente assegna un termine non superiore a 30 giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede egualmente alla nomina dei membri già designati e alla costituzione della Consulta. Questa risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati con l'atto costitutivo. La Consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha eletta. Il Presidente provvede a sostituire con le stesse modalità i componenti che per revoca delle rispettive associazioni o per altra causa cessino dalle loro funzioni.
4. La Consulta opera come strumento di raccordo tra gli enti e le categorie interessati, con funzioni propositive e consultive in relazione alle finalità di cui all'art. 1. Di norma vengono sottoposti al suo esame gli strumenti di programmazione e pianificazione che interessano il settore idro - termale.
5. Il quarto comma dell'art. 24 della LR 20 gennaio 1986, n. 2 è soppresso.