LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988
Titolo III
NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA DEL TERMALISMO
Art. 26
Dell'uso terapeutico o igienico - speciale
1. Le acque minerali e termali in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico - speciali loro riconosciute, possono essere utilizzate:
a) in loro presso stabilimenti termali;
b) per imbottigliamento e condizionamento in loco;
c) per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 3 del DPR 10 maggio 1978, n. 719 ;
d) per la produzione, a scopo terapeutico, di sali minerali.
2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle acque di cui al primo comma è rilasciata dall'autorità sanitaria locale competente ai sensi dell'art. 5 della LR 4 maggio 1982, n. 19, previa verifica dell'esistenza dei seguenti titoli e condizioni:
a) concessione necessaria rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 7, o subconcessione od altro titolo giuridicamente valido previsto dall'art. 8;
b) riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque previsto dalla lett. t) dell'art. 6 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
c) rispetto delle normative vigenti in materia.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata anche nel caso di mancata pronuncia dell'Unità sanitaria locale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione di conformità alle normative vigenti, sottoscritta, con firma autenticata, dal Direttore sanitario dello stabilimento termale.
Capo I
Dell'autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali
Art. 27
Definizione di stabilimento termale
1. Sono considerati stabilimenti termali, ai sensi della lettera a) dell'art. 14 del DPR 28 settembre 1919, n. 1924 , quelli in cui si utilizzano:
a) acque minerali;
b) fanghi, sia naturali che artificialmente preparati, limi, muffe e simili;
c) grotte naturali e artificiali.
Art. 28
Documentazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali
1. L'istanza di autorizzazione all'apertura di stabilimenti termali deve indicare l'uso al quale lo stabilimento è destinato e le stagioni nelle quali sarà aperto al pubblico.
2. All'istanza dovrà essere allegato:
a) la documentazione relativa ai titoli di cui al secondo comma dell'art. 26;
b) lo schema di regolamento sanitario interno concernente le norme di ammissione dei curandi e le norme di funzionamento dei servizi di cura, guardia medica, pronto soccorso e servizi generali;
c) la dichiarazione di un medico, che assume la direzione tecnico - sanitaria dello stabilimento, e che deve essere in possesso della specializzazione in idrologia medica, o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in prevalenza, ovvero della specializzazione in igiene;
d) la nota descrittiva, corredata da disegni in scala 1: 1000 firmata dal progettista e da un medico igienista, delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura, degli apparecchi di sollevamento meccanico, dei locali e delle apparecchiature necessarie per i vari tipi di cura principali e complementari, delle cucine, dei bagni, delle lavanderie e delle fognature. La nota reca in calce la dichiarazione del Sindaco del Comune dove ha sede lo stabilimento termale, che certifica la conformità degli impianti e delle opere alle concessioni edilizie ed alle autorizzazioni.
Art. 29
Contenuti dell'autorizzazione
1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:
a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l' autorizzazione;
b) l'elencazione delle cure che si possono praticare in relazione all'attestato di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque;
c) il periodo di apertura dello stabilimento, se ad andamento stagionale;
d) il nominativo del direttore sanitario dello stabilimento.
2. Con il provvedimento di autorizzazione viene approvato il regolamento sanitario interno previsto dalla lettera
b) dell'articolo 28 con le eventuali modifiche ritenute necessarie per il miglior funzionamento dello stabilimento.
3. L'autorizzazione è permanente ed è rilasciata per l'esercizio diretto dell'attività e non può essere sotto nessuna forma ed alcun titolo ceduta ad altri, ancorchè si tratti dell'esercizio di singole attività terapeutiche e applicazioni termali o di servizi e presidi sanitari annessi agli stabilimenti termali.
Art. 30
Apertura stagionale
1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata all'esito favorevole della visita di controllo del Servizio Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La visita di controllo è richiesta dal titolare della concessione almeno trenta giorni prima della data prevista per la riapertura ed entro tale data dovrà essere effettuata. In caso di mancata effettuazione della visita di controllo entro tale data, l'attività dello stabilimento può regolarmente riprendere, salvo adeguamento alle successive prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.
Art. 31
Sospensione e revoca
1. Le autorizzazioni previste dal secondo comma dell'art. 26 possono essere sospese con atto del Sindaco, previa diffida, ove siano constatate irregolarità nell'uso dell'autorizzazione stessa e i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto, entro il termine indicato nella diffida, ad eliminare dette irregolarità.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate dal Sindaco e sempre previa diffida, ove le irregolarità contestate siano tali da compromettere il normale esercizio e la relativa utilizzazione delle acque minerali e termali.
Capo II
Disciplina degli stabilimenti termali
Art. 32
Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell' organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il Direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonchè la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.
Art. 33
Pubblicità
1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.
Art. 34
Convenzioni
1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 , stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi - tipo approvati ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.
Capo III
Promozione del termalismo
Art. 35
Valorizzazione sanitaria degli stabilimenti termali
1. Nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio regionale emana direttive alle strutture sanitarie per una più funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali in particolare nel settore della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva di ricovero di tipo ospedaliero.
Art. 36
Formazione professionale - Aggiornamento
1. L'attività di formazione professionale al e sul lavoro degli operatori sanitari addetti agli stabilimenti termali è disciplinata dalla LR 2 novembre 1983, n. 39, nell'ambito delle norme previste dall'ordinamento nazionale vigente.
2. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, promuove iniziative di formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione degli operatori sanitari e degli altri addetti agli stabilimenti termali. A tal fine riconosce le iniziative promosse e realizzate dai soggetti di cui alla LR 2 novembre 1983, n. 39 nonchè dalle aziende termali e da enti di loro emanazione, secondo quanto previsto dalla LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Le tipologie dei corsi e la relativa organizzazione tecnico - didattica, riguardanti gli operatori termali non rientranti tra le figure del personale sanitario, vengono definite nell'ambito delle direttive di cui all'art. 13 della LR 24 luglio 1979, n. 19 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 37
Abrogazione di norme
1. Il Titolo III della LR 8 gennaio 1980, n. 2 è soppresso.