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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 74 del 23 agosto 1988

Titolo IV
PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'ATTIVITA' E DEL TURISMO TERMALE
Capo I
Società per lo sviluppo del termalismo
Art. 38
Costituzione di società
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente partecipazione di enti pubblici, sollecitando in particolare l'adesione di imprese idro - termali e turistiche, delle loro associazioni rappresentative, di enti locali e di altre persone giuridiche, pubbliche e private.
Art. 39
Patti sociali
1. La partecipazione alla società è subordinata, per quanto riguarda la Regione Emilia - Romagna, alle condizioni indicate ai commi successivi.
2. La società dovrà avere ad oggetto:
a) lo sviluppo e la valorizzazione del termalismo regionale, nelle sue varie componenti, mediante la promozione di progetti riguardanti il sistema termale nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali su singole aree della regione anche mediante la valorizzazione di risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistico - termale a livello locale;
c) l'attuazione di iniziative di ricerca in campo termale;
d) la partecipazione alle società d'area di cui all'art. 41 con quote non superiori al 10%.
3. La società può realizzare iniziative promozionali in Italia ed all'estero riguardanti il turismo termale.
4. L'Agenzia regionale di promozione turistica e le APT, ai sensi della LR 20 gennaio 1986, n. 2, competenti per territorio inseriscono il termalismo nella promozione turistica regionale e locale. La Regione, ai sensi della LR 20 gennaio 1986, n. 2, emana apposite direttive.
5. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di amministrazione della società dovranno essere nominati ai sensi degli artt. 2458 e seguenti del codice civile.
6. L'attività promozionale all'estero è svolta in forma coordinata con le iniziative dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ai sensi dell'art. 28 della LR 20 gennaio 1986, n. 2.
Art. 40
Capitale e diritti sociali
1. La Regione sottoscrive, all'atto della costituzione della società, la maggioranza assoluta delle azioni.
2. I diritti della Regione, inerenti alla qualità di socio, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
3. Al momento della costituzione della società, la Regione sottoscrive azioni per un importo non superiore a 500 milioni di Lire.
Art. 41
Società d'area
1. La Regione favorisce la nascita di società d'area in qualunque forma costituite purchè siano a prevalente partecipazione privata e finalizzate alla promozione di progetti di cui al secondo comma, lettera b), dell'articolo 39.
2. Per la realizzazione di progetti indicati al precedente comma le società d'area possono concorrere ai finanziamenti previsti al primo comma, lettera a), art. 8 della LR 6 luglio 1984, n. 38.
Art. 42
Contributi agli Enti locali e realizzazione di progetti finalizzati
1. Ai fini dell'adesione alle società d'area di cui al precedente articolo 41 la Regione può concedere agli Enti locali contributi nella misura massima del 50% delle rispettive quote di partecipazione. Tali contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale. Le domande di contributo vanno presentate alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Nel quadro degli obiettivi del programma di settore di cui al successivo art. 43 la Regione può affidare alla SpA di cui all'art. 39, mediante convenzione, la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti.
Capo II
Incentivi al settore termale
Art. 43
Programma di settore
1. Il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta, sentita la Consulta regionale per il termalismo prevista dall'art. 3, approva un programma poliennale di valorizzazione del settore termale che costituisce un programma di settore del programma regionale di sviluppo.
2. Per l'attuazione del programma la Regione concede incentivi a favore di soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi previsti dal programma concernono in particolare:
a) ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento di falde acquifere mineralizzate atte all'impiego termale;
b) nuova captazione, razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
c) impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
d) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche;
e) realizzazione di studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
f) ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere finalizzate alla realizzazione di servizi termali.
Art. 44
Procedimento di erogazione degli incentivi
1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi, indicati all'art. 43, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente il progetto di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dal programma di settore o dalla legge finanziaria regionale.
2. Sono ammesse a contributo anche domande relative a stralci funzionali purchè inquadrati in un progetto organico e dei quali sia comprovata la funzionalità.
3. La istruttoria delle domande presentate dagli enti di cui all'articolo 3 della LR 12 dicembre 1985, n. 29, nonchè la valutazione delle medesime, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi si attuano secondo le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 della predetta LR 12 dicembre 1985, n. 29.
4. La istruttoria delle domande degli operatori privati o di soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma, la loro valutazione, la concessione e la erogazione dei contributi avviene con i criteri e le modalità previste dalla LR 6 luglio 1984, n. 38, ivi compreso il vincolo di destinazione degli immobili oggetto del contributo regionale.
5. Il programma, contenente l'elenco dei progetti da finanziare, potrà essere attuato anche per stralci sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili dallo stanziamento annuale di bilancio.
6. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta determina le priorità delle iniziative da finanziare e la graduazione dell'entità dei contributi in relazione alla tipologia delle opere e alla loro localizzazione. La entità dei contributi, in conto capitale, non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50% delle spese ammissibili. Per i programmi di ricerca nel campo dell'idrologia medica applicata possono essere concessi contributi, in conto capitale, fino all'80% delle spese ammissibili.
Art. 45
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a Lire 1.750.000.000 nel biennio 1988- 1989 di cui Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1988, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del Fondo globale di cui al Cap. 86500, alla voce n. 15, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1988 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione al bilancio.
2. Con riferimento agli interventi di cui agli artt. 38, 42 e 43 lett. b), c), d) ed f) della presente legge, le modifiche e le integrazioni finanziarie che si rendessero necessarie verranno effettuate con specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. Con riferimento a tutti gli altri interventi previsti nella presente legge, sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità delle relative spese, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31 e fatte salve le disponibilità di bilancio.

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