LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il termine previsto dal presente comma è prorogato di
180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a
partire dall'entrata in vigore della stessa legge.
Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione
della Provincia di Rimini ".
Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed
adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui
alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei
diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,
fermo restando la competenza della Giunta regionale
per la loro determinazione ".
Si veda la nota al titolo della legge.
Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,
i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi
del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione