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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2002, n. 40

(3)

Art. 11
Disciplina dei permessi e delle concessioni in corso
1. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale conferma, nei termini e con le modalità previste nei commi successivi, i permessi e le concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguandoli alle nuove disposizioni.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il titolare del permesso di ricerca presenta alla Giunta regionale un' integrazione del progetto di ricerca adeguato alle previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma dell' art. 5.
3. Nello stesso termine, il titolare della concessione presenta alla Giunta regionale una integrazione del progetto di coltivazione contenente la valutazione delle modifiche ambientali che le attività estrattive possono produrre nel corso del tempo.
4. Il titolare della concessione è tenuto ad installare gli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa dell' acqua estratta previsti alla lettera c) del primo comma dell' art. 8, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001,n.38)

ed adeguare i contratti di somministrazione delle acque alle previsioni delle lettere a) e b) dell'art. 9.
5. Il provvedimento con il quale la Giunta dispone la conferma dei permessi di ricerca delle concessioni può apportare al progetto di ricerca e di coltivazione le modifiche necessarie ai fini della salvaguardia ambientale.
6. I permessi e le concessioni sono riconfermati fino alla loro naturale scadenza.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di

180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a

partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed

adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui

alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei

diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,

fermo restando la competenza della Giunta regionale

per la loro determinazione ".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,

i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi

del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione

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