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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2002, n. 40

(3)

Art. 16 (4)

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001,n.38)

Diritti proporzionali
1. Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di 2,58 Euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell'area del permesso, con un minimo comunque non inferiore a 51,65 Euro.
2. Il titolare della concessione di cui all'art. 26 della presente legge deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di 10,33 Euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ricompresa nell' area della concessione con un minimo comunque non inferiore a 774,69 Euro.
3. Il pagamento dei diritti proporzionali deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. I ricercatori ed i concessionari sono tenuti ad inviare, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia della quietanza di avvenuto pagamento.
4. La misura dei suddetti diritti proporzionali è aggiornata ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT, riferiti al 31 dicembre 1988.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di

180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a

partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed

adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui

alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei

diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,

fermo restando la competenza della Giunta regionale

per la loro determinazione ".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,

i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi

del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione

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