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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2002, n. 40

(3)

Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Gli interventi della Regione per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree e delle attività idro-termali sono attuati in raccordo con gli strumenti della programmazione e della pianificazione, in armonia con gli obiettivi promozionali definiti dalla L.R. 6 luglio 1984, n. 38 sul potenziamento dell'offerta turistica, dalla L.R. 20 gennaio 1986, n. 2 sull'organizzazione turistica e secondo le modalità indicate negli articoli 4 e seguenti della Sito esternoL.R. 12 dicembre 1985, n. 29 concernente le procedure di programmazione e di finanziamento.
2. Il piano territoriale regionale e i relativi piani stralcio, i piani di coordinamento infraregionali di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6 determinano le scelte e gli indirizzi per lo sviluppo e la salvaguardia delle aree termali dettando norme e condizioni per la tutela e il rispetto ambientale delle aree stesse.
3. La programmazione sanitaria regionale, nel rispetto di quella nazionale, determina gli interventi regionali per le attività termali.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di

180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a

partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed

adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui

alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei

diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,

fermo restando la competenza della Giunta regionale

per la loro determinazione ".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,

i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi

del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione

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