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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2002, n. 40

(3)

Art. 20
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia al permesso di ricerca e alla concessione va comunicata per iscritto alla Giunta regionale e non può essere sottoposta a condizione.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l' obbligo di astenersi da qualsiasi attività di coltivazione e dal mutare lo stato del bene e dei luoghi.
3. La Giunta regionale deve prescrivere le cautele e le misure necessarie alla conservazione del bene. In caso di inosservanza di tali prescrizioni deve essere ordinata l' esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
4. Nelle ipotesi di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, le opere già costituenti pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di

180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a

partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed

adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui

alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei

diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,

fermo restando la competenza della Giunta regionale

per la loro determinazione ".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,

i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi

del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione

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