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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

DISCIPLINA DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI, QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERMALISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 23 dicembre 2002, n. 40

(3)

Capo II
Disciplina degli stabilimenti termali
Art. 32
Direttore sanitario
1. Il Direttore sanitario risponde personalmente dell'organizzazione e del buon funzionamento dei servizi igienico - sanitari e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il Direttore sanitario controfirma l'istanza di autorizzazione di cui al precedente art. 28. Assicura in particolare che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e paramedico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali; si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale; effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione, nonchè la raccolta e il coordinamento dei dati statistici, relativi alle cure praticate.
Art. 33
Pubblicità
1. La pubblicità degli stabilimenti termali, limitatamente alla parte relativa alle cure termali, alle patologie curate, alle indicazioni e controindicazioni di tipo sanitario, è sottoposta ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale.
Art. 34
Convenzioni
1. Le Unità sanitarie locali, a norma dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni conformi agli schemi - tipo approvati ai sensi del terzo comma dell'art. 44 della stessa legge, e relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di

180 giorni dall'art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a

partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Vedi ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Ai sensi dell'art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3

sono delegati alle Province i " ... provvedimenti ed

adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui

alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei

diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge,

fermo restando la competenza della Giunta regionale

per la loro determinazione ".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002,n. 40,

i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi pprovati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi

del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione

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