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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'intento di sviluppare il termalismo, settore rilevante della propria economia, ed in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con la presente legge disciplina:
a) l'attività di ricerca, di coltivazione e di utilizzazione delle acque minerali e termali;
b) la tutela dell'assetto ambientale e idrogeologico dei territori termali;
c) gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idrotermominerali;
d) la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica delle località termali.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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