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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 agosto 1988, n. 32

Art. 9
Contratti di somministrazione
1. Nell'ipotesi di contratti di somministrazione il concessionario dovrà in particolare:
a) adottare o conformare i contratti di somministrazione delle acque a schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale, nei quali saranno tra l'altro stabiliti i prezzi massimi di cessione dell'acqua minerale determinati in contraddittorio con le Associazioni degli operatori economici del settore e sulla base dei costi. Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede alla periodica revisione dei prezzi;
b) praticare, in ogni caso, prezzi uniformi in tutti i contratti di cessione.

Note del Redattore:

Il termine previsto dal presente comma è prorogato di 180 giorni dall' art. 1 della L.R. 1 febbraio 1990 n. 8, a partire dall'entrata in vigore della stessa legge.

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 147 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 sono delegati alle Province i "... provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione".

Si veda la nota al titolo della legge.

Ai sensi dell' articolo 23 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 40, i procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della citata legge ai sensi del presente articolo sono disciplinati dalle disposizioni dello stesso fino alla loro conclusione.

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