LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 10
Tutela igienica e sanitaria
1. Allo scopo di assicurare interventi sanitari razionali ed uniformi in tutto il territorio regionale, anche al fine della salvaguardia della salute pubblica, in zone comprendenti il territorio di più Unità sanitarie locali possono essere istituiti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 833/ 78 , apposite sezioni nell'ambito di presidi multizonali, per l'assistenza sanitaria agli allevamenti apistici.
2. Per gli interventi sanitari e le misure di profilassi i competenti servizi delle Unità sanitarie locali si possono avvalere della collaborazione di tecnici apistici segnalati dalle Associazioni apistiche riconosciute.
3. La Regione, inoltre, opera per il conseguimento della tutela qualitativa dei prodotti del comparto.
4. Le strutture sopra individuate operano in accordo con i competenti Servizi delle Unità sanitarie locali e prestano la propria collaborazione agli apicoltori e ai produttori apistici.