LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 11
Alveari rustici o villici
1. E' fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.