LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 14
Impollinazione
1. La Regione, riconoscendo il ruolo dell'impollinazione a mezzo delle api, nella tutela dell'ambiente naturale e per la produzione agricola, si impegna ad assumere tutte le iniziative, sia di carattere divulgativo che di sostegno tecnico, atte a diffondere l'impollinazione, a mezzo delle api, in ambito regionale.