LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 17
Sanzioni
1. Gli Enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo quanto previsto dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. Per le violazioni alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per le violazioni ai disposti degli artt. 8 e 11 nonchè al regolamento di cui all'articolo 12;
b) da Lire 1.000.000 a Lire 6.000.000 per violazioni ai disposti degli artt. 13 e 15, nonchè al regolamento di cui all'articolo 9.