LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 3
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura: composizione
1. E' costituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura composto da:
a) l'Assessore regionale all'Agricoltura o un suo delegato che lo presiede;
b) un tecnico dell'Assessorato alla Sanità e un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e Alimentazione;
c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi della LR 4 settembre 81, n. 28;
d) un allevatore di api regine designato dagli iscritti all'apposito Albo previsto all'art. 12;
e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;
f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali.
2. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide con la rpesenza della metà più uno dei componenti.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione consultiva nei confronti della Regione e degli Enti locali delegati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della LR 27 agosto 1983, n. 34.
5. Funge da segretario del Comitato un collaboratore regionale dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione.
6. Il Comitato consultivo regionale può essere integrato, su specifica richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.