LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 4
Programma regionale per l'apicoltura
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il programma regionale di sviluppo per l'apicoltura. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 3.
2. Il programma ha durata quinquennale con particolare riferimento ai seguenti campi di attività e di intervento:
a) impianto, ristrutturazione, ammodernamento o rinnovo di apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti delle api;
c) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica;
d) conversione di alveari rustici in razionali;
e) sussidi per la distruzione di famiglie e di alveari in seguito a provvedimenti delle autorità sanitarie;
f) programmi di impollinazione;
g) assistenza tecnica agli allevamenti, ivi compresa quella sanitaria per il risanamento e la profilassi delle malattie;
h) organizzazione di congressi e di seminari;
i) attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli apicoltori;
l) azioni promozionali, di divulgazione e di valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
m) proposte di programmi di ricerca ed ogni altra iniziativa utile allo sviluppo del settore;
n) ogni altra iniziativa utile allo sviluppo dell'apicoltura.
3. Il programma può definire anche le priorità degli interventi.