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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/08/1988

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988

Art. 8
Denuncia degli alveari
1. Su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, è reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità contemplate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 394 del 27/ 6/ 1986.
2. Gli spostamenti di alveari in nuove postazioni come pure l'introduzione di alveari in Emilia - Romagna provenienti da altre regioni devono essere comunicati dai proprietari, singolarmente o tramite le loro Associazioni, entro 48 ore al Sindaco del Comune di arrivo rispettando i disposti previsti dal regolamento per il nomadismo di cui all'art. 9.
3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico.

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