LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 29 agosto 1988
Art. 8
Denuncia degli alveari
1. Su tutto il territorio della regione Emilia - Romagna, è reso obbligatorio il censimento degli alveari secondo le modalità contemplate dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 394 del 27/ 6/ 1986.
2. Gli spostamenti di alveari in nuove postazioni come pure l'introduzione di alveari in Emilia - Romagna provenienti da altre regioni devono essere comunicati dai proprietari, singolarmente o tramite le loro Associazioni, entro 48 ore al Sindaco del Comune di arrivo rispettando i disposti previsti dal regolamento per il nomadismo di cui all'art. 9.
3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico.