LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna si propone di tutelare il patrimonio apistico, favorendone il potenziamento e il miglioramento. Assume inoltre iniziative atte a tutelare e valorizzare l'apicoltura.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra nell'economia agricola regionale contribuendo alla conservazione dell'ambiente.