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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 18 luglio 2017 n. 14

Art. 11
Alveari rustici o villici
1. È fatto obbligo ai detentori di alveari rustici o villici di trasformarli in alveari razionali entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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