LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35
TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA
Art. 13
Zone di rispetto
1. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'apicoltura, può costituire, su richiesta anche di un solo allevatore di api regine iscritto all'albo di cui all'art. 12, zone di rispetto intorno agli allevamenti, ferma restando l'applicazione in esse del vigente regime dei controlli igienico-sanitari.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto è vietato a terzi introdurre api od aumentare il numero degli alveari esistenti.