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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 18 luglio 2017 n. 14

Art. 15
Tutela delle api da sostanze tossiche
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api sono vietati i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari o comunque tossici per le api, sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi.

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