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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 18 luglio 2017 n. 14

Art. 17

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Gli Enti delegati sono competenti in materia di sanzioni secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. Per le violazioni alle prescrizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 103 Euro a 516 Euro per le violazioni ai disposti degli artt. 8 e 11 nonché al regolamento di cui all' articolo 12;
b) da 516 Euro a 3.098 Euro per violazioni ai disposti degli artt. 13 e 15, nonché al regolamento di cui all' articolo 9.

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