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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 18 luglio 2017 n. 14

Art. 3
Comitato consultivo regionale per l'apicoltura: composizione
1. È costituito il Comitato consultivo regionale per l'apicoltura composto da:
a) l'Assessore regionale all'Agricoltura o un suo delegato che lo presiede;
b) un tecnico dell'Assessorato alla Sanità e un tecnico dell'Assessorato Agricoltura e Alimentazione;
c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28;
d) un allevatore di api regine designato dagli iscritti all' apposito Albo previsto all'art. 12;
e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;
f) un rappresentante delle associazioni ambientaliste regionali.
2. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta in base alle designazioni indicate nel primo comma.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni; le sue sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e svolge la propria funzione consultiva nei confronti della Regione e degli Enti locali delegati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34.
5. Funge da segretario del Comitato un collaboratore regionale dell'Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione.
6. Il Comitato consultivo regionale può essere integrato, su specifica richiesta, da esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

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