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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1988, n. 35

TUTELA E SVILUPPO DELL'APICOLTURA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 18 luglio 2017 n. 14

Art. 5
Concessione degli incentivi
1. Per la realizzazione delle iniziative elencate all'art. 4 e secondo il programma regionale, sono concessi appositi incentivi finanziari, per l'erogazione dei quali sono competenti gli Enti delegati in materia di agricoltura ed alimentazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34.Le domande per la concessione degli incentivi vanno presentate agli Enti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Gli apicoltori di cui all'art. 2 possono beneficiare solo degli incentivi per le iniziative di cui alla lett. e) del secondo comma dell'art. 4.
3. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperativa, e le loro Associazioni riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, possono beneficiare:
a) per gli interventi di investimento di cui alle lettere a), b), d) e n) del secondo comma dell'art. 4, di un contributo in conto capitale sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile;
b) per gli altri interventi previsti alle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) e n) del secondo comma dell'art. 4, di un contributo sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
4. I produttori apistici, singoli, associati o riuniti in cooperative, in base a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 possono inoltre accedere a tutte le provvidenze e agevolazioni regionali previste per l'agricoltura e ai prestiti di conduzione previsti dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

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