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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Art. 2
1. In sede di predisposizione degli strumenti urbanistici i Comuni sono tenuti ad individuare le destinazioni d'uso degli immobili i cui mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche, sono subordinati a concessione fermo restando che la concessione è dovuta qualora il mutamento comporti il passaggio dall'uno all'altro dei seguenti raggruppamenti di categoria:
a) funzione abitativa;
b) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali; funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
c) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
d) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
e) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
2. I Comuni in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici stabiliscono altresì quali mutamenti, anche non connessi a trasformazioni fisiche delle destinazioni d' uso di immobili all'interno dei raggruppamenti dei categorie di cui al precedente comma, sono subordinati al rilascio di autorizzazione, fermo restando che l'autorizzazione è comunque richiesta nel passaggio tra funzione direzionale, funzione commerciale, funzione di servizio di cui alla lettera b).
3. I Comuni possono provvedere, mediante deliberazioni soggette a mero controllo di legittimità ai sensi dell'art 59 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno, ad integrare per quanto necessario le norme dei propri strumenti di pianificazione e le proprie disposizioni regolamentari, in conformità al primo comma del presente articolo, anche precisando le caratteristiche degli elementi ricompresi nelle categorie ivi indicate.
4. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. L'uso in atto può essere modificato solo per renderlo conforme alla destinazione d'uso stabilita dallo strumento urbanistico comunale vigente. Si ha mutamento d' uso quando si modifica l'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare per più del 30% della superficie utile dell'unità stessa o con modificazione superiore ai 20 mq per unità immobiliare.

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