Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 46

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 98 dell' 11 novembre 1988

Art. 3
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla Provincia o al Comitato circondariale di Rimini o all'Assemblea dei Comuni territorialmente competente - prima dell'approvazione - copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al numero 4) del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'articolo 25 della stessa legge, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al piano regolatore generale, peraltro limitate a:
1) rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree;
2) modifiche nella distribuzione delle destinazioni d' uso, che non incidano sull'entità delle stesse, ove questa sia prescritta;
3) riduzioni della dotazione di spazi pubblici o per attività collettive;
4) incrementi non superiori al 5% delle quantità edificatorie;
b) interessino beni e luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno;
c) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni;
d) prevedano interventi interessanti una superficie superiore a 30.000 mq ovvero aventi consistenza edificatoria superiore a 30.000 mc.
2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data del ricevimento, può formulare, anche su motivata proposta dell'ente territorialmente competente di cui al primo comma, proprie osservazioni, sulle quali i Comuni sono tenuti ad esprimersi con motivazioni puntuali, circostanziate ed adeguate in sede di approvazione. Le osservazioni relative a strumenti urbanistici attuativi comportanti varianti al piano regolatore generale sono vincolanti.
3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della LR 9 marzo 1983, n. 11 che costituiscono variante, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, al piano regolatore generale o al piano di fabbricazione vigente nel Comune interessato.
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
5. Parimenti deve essere trasmessa per conoscenza, dopo l'approvazione, ai soggetti indicati dal primo comma, copia degli atti relativi a varianti al piano regolatore generale adottate ai sensi dei commi quarto e quinto dell'articolo 15 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche, qualora rientrino nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma del presente articolo o comunque comportino modificazioni alla cartografia.

Espandi Indice